Buone pratiche dei soci dell’Associazione Italiana Archivi d’Artista - Aggiornamento 2025
Visti il Codice deontologico dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (entrato in vigore il 18 maggio 2009), il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (Provvedimento del Garante n. S/P/2001 del 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80) nonché Il Codice internazionale di deontologia degli archivisti (approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Internazionale degli Archivi a Pechino, il 6 settembre 1996),
tutti i soci dell’Associazione Italiana Archivi d’Artista concordano di adottare e ispirarsi ai seguenti principi:
DEFINIZIONI
Archivio d’Artista
L’Archivio è l’ente che, con costante impegno di aggiornamento e organizzazione, raccoglie la più completa documentazione sulla figura e sull’opera di un Artista, con lo scopo di:
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preservare il messaggio culturale e creativo dell’artista;
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incentivare gli studi e favorire la conoscenza della figura e dell’opera di un Artista, promuovendo ricerche e iniziative direttamente o in collaborazione con altri organismi pubblici e privati;
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catalogare la produzione autentica dell’Artista nella massima trasparenza di metodo e rapporti;
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tutelare l’opera dell’Artista e la trasparenza e integrità del mercato.
Catalogo Ragionato
Per Catalogo ragionato si intende la pubblicazione (prodotto editoriale stampato o online) che, secondo metodologia e scelte esplicitate, organizzi la produzione autentica di un Artista.
Comitato per le Autentiche
Per Comitato per le Autentiche si intende il Comitato per l’esame e l’autentica delle opere.
BUONE PRATICHE
1. Buone Pratiche nella formazione e gestione dell’Archivio d’Artista
Gli Archivi d’Artista, nella formazione e conduzione dell’Archivio, devono ispirarsi e conformarsi a pratiche di professionalità, scientificità, buona fede e trasparenza.
In particolare, si considerano buone pratiche:
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La notorietà del titolare e della sede.
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L’efficace accessibilità del front-desk dell’Archivio attraverso mezzi di comunicazione a distanza (posta elettronica o telefono).
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La raccolta e catalogazione diligente e professionale della documentazione a corredo delle opere e della figura di un Artista.
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La promozione di studi, ricerche e iniziative specifiche, dedicati all’Artista di riferimento dell’Archivio e al contesto in cui egli vive e opera.
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L’indicazione agli interessati degli oneri per il rilascio del parere di autenticità, anche in caso di giudizio negativo.
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La redazione di un documento, corredato anche da fotografie, di constatazione delle condizioni dell’opera, in caso di suo affidamento per esame, e la consegna all’affidante della ricevuta di deposito corredata da relativo verbale di constatazione, previa assicurazione dell’opera da parte del proprietario.
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La possibilità di accesso, nel rispetto del regolamento dell’archivio, alla consultazione dei documenti dell’“archivio storico” dell’Artista, a fini di studio, per chi ne faccia motivata richiesta.
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Un’equilibrata e professionale composizione del Comitato per le autentiche, che includa almeno un soggetto dotato di specifiche e pertinenti competenze storico-artistiche.
2. Buone Pratiche di condotta:
Nell’istruzione della pratica di documentazione dell’opera, nel giudizio di autenticità o di attribuzione, nella redazione ed aggiornamento dei cataloghi di opere dell’Artista, l’attività dell’Archivio d’Artista deve ispirarsi e conformarsi a pratiche di professionalità, scientificità, buona fede e trasparenza.
La formulazione del giudizio di autenticità costituisce estrinsecazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (ex art. 21 Cost.) ed è pertanto espressione dell’opinione del Comitato per le Autentiche, assunta all’unanimità, circa l’autenticità o l’attribuzione e la riferibilità dell’opera al suo autore.
L’Archivio non è obbligato ad esprimere la propria opinione fino a quando, nell'esercizio delle sue prerogative di autonomia privata, non si impegna irrevocabilmente a svolgere tale attività contrattualmente (contratto di prestazione d’opera intellettuale).
L’Archivio non può vantare diritti di esclusiva riguardo alla valutazione dell’autenticità di un’opera: l’“expertise” è un documento contenente il parere di un esperto, o gruppo di esperti, considerato competente ed autorevole, in merito all’autenticità e all’attribuzione di un’opera d’arte, e tale documento può essere rilasciato da chiunque sia o si presenti come competente ed autorevole.
In particolare, si considerano buone pratiche:
FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO
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La formulazione del giudizio solo dopo aver esaminato l’opera in presenza, nonché l’attinente documentazione in originale.
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La pluralità di pareri e di responsabilità nella formulazione del giudizio sull’autenticità di un’opera e l’istituzione di un Comitato per l’esame e l’autentica delle opere.
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L’unanimità nella formulazione del giudizio.
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La sospensione del giudizio in caso di mancata unanimità, o in caso di condivisa impossibilità di giungere, allo stato, a una valutazione ragionevolmente fondata e attendibile.
RELAZIONE CON IL RICHIEDENTE LA VALUTAZIONE
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La redazione di un regolamento preciso per la valutazione delle opere.
NEL REGOLAMENTO:
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Il rispetto dei principi inderogabili del Codice civile.
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La verifica dell’identità del richiedente e la richiesta allo stesso di dichiarare e, ove necessario, documentare la propria relazione con l’opera e con il proprietario della stessa, nonché l’identità di quest’ultimo.
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L’avviso al richiedente che la certificazione è rilasciata allo stato delle conoscenze disponibili al momento in cui la valutazione di autenticità viene effettuata. Incombe sul proprietario l’onere di verificarne l’attualità al decorso di un significativo lasso di tempo, o in presenza di uno sviluppo delle conoscenze storico-artistiche o tecnico-scientifiche, o di altri elementi di fatto, tali da rendere opportuna una rivalutazione dell’autenticità dell’opera.
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La richiesta di consegna, da parte del richiedente, di tutta la documentazione originale e della comunicazione di ogni informazione in suo possesso, riferite all’opera.
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La previsione della facoltà dell’Archivio di effettuare indagini scientifiche, su autorizzazione e con costi a carico del proprietario o richiedente. Il rifiuto di procedere a tali accertamenti tecnici, quando ritenuti necessari dal Comitato, costituisce uno dei motivi che legittimano la decisione di sospendere il giudizio.
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La previsione della facoltà dell’Archivio d’intraprendere ricerche di ogni natura sull’opera (sui materiali, datazione, provenienza, etc.), e di contattare precedenti proprietari o intermediari.
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La previsione della facoltà dell’Archivio di trattenere riproduzioni e copia dei documenti riferiti all’opera per scopo di archivio, ricerca, analisi, o per la tutela dei diritti dell’Artista e dell’Archivio.
GESTIONE DELLE OPERE IN ESAME
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La previsione della redazione di un condition report al momento della consegna e della sua verifica in occasione della restituzione.
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La richiesta dell’attivazione di un’assicurazione per eventuali danni alle opere a cura del proprietario.
CONSERVAZIONE DEL GIUDIZIO
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La conservazione delle motivazioni del giudizio.
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L’archiviazione e la conseguente conservazione della documentazione relativa ai giudizi di non autenticità.
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L’archiviazione e la conseguente conservazione della documentazione della decisione di sospensione del giudizio.
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La disponibilità a verificare che le certificazioni rilasciate in passato corrispondano allo stato attuale delle conoscenze storico-artistiche e tecnico-scientifiche sull’Artista e sulla sua opera, in particolare ove sia decorso un significativo lasso di tempo o siano emerse nuove informazioni o nuovi elementi di fatto che rendano necessaria o prudente una verifica circa l’attualità dell’archiviazione dell’opera.
GESTIONE DELL’OPERA FALSA
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L’informazione al richiedente dell’obbligo gravante sull’Archivio di segnalare all’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 709 c.p., ogni opera che venga ritenuta all’unanimità contraffatta.
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Solo previa autorizzazione del proprietario o dietro ordine dell’Autorità Giudiziaria, la marcatura dell’Opera valutata falsa quale “falso” o l’apposizione sul retro della scritta indelebile “A parere del comitato per le autentiche xxx, la presente opera non è opera autentica di xxx, a seguito dell’esame eseguito in data xxx".
COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO
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L’indicazione sull’Opera (o sul certificato di autenticità) del codice di archiviazione.
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La comunicazione del giudizio al richiedente, che può essere opportuno accompagnare con una succinta motivazione.
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In caso di diniego di archiviazione, nessun codice verrà apposto sul retro dell’opera; nessun codice di archiviazione provvisoria verrà rilasciato in caso di prolungamento dei tempi di valutazione; l’opera riceverà un codice di archiviazione solo in caso di esito positivo della valutazione, e a completamento della stessa.
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La comunicazione del giudizio non deve avvenire in modo informale, ma unicamente tramite comunicazione finale scritta.
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La riservatezza su quegli aspetti di dettaglio tecnico delle valutazioni di non autenticità che possano agevolare la produzione e circolazione di opere contraffatte gravemente decettive.
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Il diniego del rilascio di copie del certificato di autenticità o archiviazione autentica.
PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO RAGIONATO
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La pubblicazione del catalogo ragionato, anche solo su supporto informatico.
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L’aggiornamento periodico del catalogo ragionato.
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L’eventuale inserimento in catalogo di una sezione dedicata alle opere dichiarate autentiche con sentenza passata in giudicato, ma non archiviate.
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In tale sezione dovrebbe, a fini di trasparenza, essere specificato anche se l’opera sia stata ritenuta autentica in sede civile, il che implica una valutazione giudiziale di autenticità prevalente sull’ipotesi contraria, oppure in sede penale, il che implica il mancato raggiungimento giudiziale della prova oltre ogni ragionevole dubbio della falsità dell’opera.
3. Criteri di appartenenza
L’indicazione delle buone pratiche di formazione e gestione dell’Archivio d’Artista e delle buone pratiche di condotta ha carattere esemplificativo e non tassativo e costituisce riferimento di massima per l’ammissione all’Associazione Italiana degli Archivi d’Artista.
AVVERTENZA FINALE:
Le indicazioni delle ‘buone pratiche’ sopra riportate per un verso vanno oltre ciò che è strettamente richiesto dalla legge agli Archivi d’Artista (costituendo, per l’appunto, indicazione di standard di condotta auspicabili nel settore), per altro verso non esauriscono tutti gli obblighi cui un Archivio d’Artista può essere soggetto ai sensi della normativa in vigore.
A titolo puramente esemplificativo, si ricordano qui gli eventuali obblighi
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in materia di privacy di cui al d.lgs. 196/2003 e al GDPR (Reg. UE 2016/679);
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in materia tributaria e contributiva;
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in materia antinfortunistica e di tutela della salute sul lavoro;
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in materia di tutela dei beni culturali ai sensi del Codice di cui al d.lgs. 42/2004;
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in materia di trasparenza e corretta gestione in caso di percezione di fondi, sussidi o sovvenzioni pubblici.
L’Archivio dovrebbe, a questi fini, altresì valutare di dotarsi, ove appropriato, di un Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione del rischio di commissione di reati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.
Collaborazione scientifica
Alessandra Donati, Presidente del Comitato Scientifico di AitArt
Andrea Barenghi
Filippo Corbetta
Dario Jucker
Arianna Visconti