Principi deontologici

Buone pratiche dei soci dell’Associazione Italiana Archivi d’Artista - Aggiornamento 2025

Visti il Codice deontologico dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (entrato in vigore il 18 maggio 2009), il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (Provvedimento del Garante n. S/P/2001 del 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80) nonché Il Codice internazionale di deontologia degli archivisti (approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Internazionale degli Archivi a Pechino, il 6 settembre 1996), 

tutti i soci dell’Associazione Italiana Archivi d’Artista concordano di adottare e ispirarsi ai seguenti principi: 

DEFINIZIONI

Archivio d’Artista

L’Archivio è l’ente che, con costante impegno di aggiornamento e organizzazione, raccoglie la più completa documentazione sulla figura e sull’opera di un Artista, con lo scopo di: 

Catalogo Ragionato

Per Catalogo ragionato si intende la pubblicazione (prodotto editoriale stampato o online) che, secondo metodologia e scelte esplicitate, organizzi la produzione autentica di un Artista. 

Comitato per le Autentiche 

Per Comitato per le Autentiche si intende il Comitato per l’esame e l’autentica delle opere.  

BUONE PRATICHE

1. Buone Pratiche nella formazione e gestione dell’Archivio d’Artista

Gli Archivi d’Artista, nella formazione e conduzione dell’Archivio, devono ispirarsi e conformarsi a pratiche di professionalità, scientificità, buona fede e trasparenza. 

In particolare, si considerano buone pratiche: 

2. Buone Pratiche di condotta:

Nell’istruzione della pratica di documentazione dell’opera, nel giudizio di autenticità o di attribuzione, nella redazione ed aggiornamento dei cataloghi di opere dell’Artista, l’attività dell’Archivio d’Artista deve ispirarsi e conformarsi a pratiche di professionalità, scientificità, buona fede e trasparenza. 

La formulazione del giudizio di autenticità costituisce estrinsecazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (ex art. 21 Cost.) ed è pertanto espressione dell’opinione del Comitato per le Autentiche, assunta all’unanimità, circa l’autenticità o l’attribuzione e la riferibilità dell’opera al suo autore.  

L’Archivio non è obbligato ad esprimere la propria opinione fino a quando, nell'esercizio delle sue prerogative di autonomia privata, non si impegna irrevocabilmente a svolgere tale attività contrattualmente (contratto di prestazione d’opera intellettuale).  

L’Archivio non può vantare diritti di esclusiva riguardo alla valutazione dell’autenticità di un’opera: l’“expertise” è un documento contenente il parere di un esperto, o gruppo di esperti, considerato competente ed autorevole, in merito all’autenticità e all’attribuzione di un’opera d’arte, e tale documento può essere rilasciato da chiunque sia o si presenti come competente ed autorevole.  

In particolare, si considerano buone pratiche: 

FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO  

RELAZIONE CON IL RICHIEDENTE LA VALUTAZIONE  

NEL REGOLAMENTO: 

GESTIONE DELLE OPERE IN ESAME 

CONSERVAZIONE DEL GIUDIZIO  

GESTIONE DELL’OPERA FALSA  

COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO 

PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO RAGIONATO 

3. Criteri di appartenenza

L’indicazione delle buone pratiche di formazione e gestione dell’Archivio d’Artista e delle buone pratiche di condotta ha carattere esemplificativo e non tassativo e costituisce riferimento di massima per l’ammissione all’Associazione Italiana degli Archivi d’Artista. 

AVVERTENZA FINALE:

Le indicazioni delle ‘buone pratiche’ sopra riportate per un verso vanno oltre ciò che è strettamente richiesto dalla legge agli Archivi d’Artista (costituendo, per l’appunto, indicazione di standard di condotta auspicabili nel settore), per altro verso non esauriscono tutti gli obblighi cui un Archivio d’Artista può essere soggetto ai sensi della normativa in vigore.  

A titolo puramente esemplificativo, si ricordano qui gli eventuali obblighi  

L’Archivio dovrebbe, a questi fini, altresì valutare di dotarsi, ove appropriato, di un Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione del rischio di commissione di reati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001. 

Collaborazione scientifica
Alessandra Donati, Presidente del Comitato Scientifico di AitArt
Andrea Barenghi
Filippo Corbetta
Dario Jucker
Arianna Visconti

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